PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto senza vincolo di subordinazione, prevalentemente dalle donne, all'interno del proprio nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

Art. 2.

      1. Al soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro casalingo, intesa come attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare, sono estese le provvidenze economiche che la legislazione vigente prevede a vantaggio del nucleo familiare, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle specifiche norme.